Art. 23.
(Adesione al sistema di controllo).

      1. Gli operatori che producono, preparano, immagazzinano, importano da un Paese terzo o esportano verso un Paese terzo i prodotti di cui all'articolo 1, comma 3, ai fini della loro commercializzazione, o che commercializzano tali prodotti, devono:

          a) notificare tale attività all'autorità competente;

          b) assoggettare la loro impresa al sistema di controllo.

      2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può esentare dall'applicazione del presente articolo gli operatori che rivendono tali prodotti direttamente al consumatore o utilizzatore finale e che non li producono, non li preparano, li immagazzinano solo in connessione con il punto di vendita o non li importano da un Paese terzo.
      3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni della presente legge e che pagano un importo a titolo di contributo alle spese di controllo fissato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, siano coperti dal sistema di controllo.
      4. Ai fini dell'efficace attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le disposizioni di cui all'articolo 32, provvede alla tenuta e all'aggiornamento di un elenco contenente

 

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i nomi e gli indirizzi degli operatori soggetti al sistema di controllo.